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24 Aprile 2026 | News, Telecomunicazione

Al termine di una lunga e complessa trattativa, iniziata il 21 aprile pomeriggio e prolungatasi per tutta la notte tra il 22 e il 23, nella prima mattina del 23 è stato sottoscritto dalle Segreterie Nazionali SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL UGL Telecomunicazioni, unitamente al Coordinamento RSU Vodafone e alle RSU Fastweb, e l’azienda Fastweb, l’Accordo di armonizzazione degli integrativi aziendali di Fastweb e Vodafone in scadenza e prorogati dalle parti, alla vigilia della fusione, in data 16 dicembre 2025.
L’Accordo aziendale di armonizzazione, che rappresenta un unicum inscindibile, è composto da:

Accordo Quadro: individua gli Allegati, con i relativi argomenti, in cui è strutturata l’armonizzazione. Inoltre, come richiesto dalle Organizzazioni Sindacali, riporta nelle premesse l’impegno di Fastweb al rispetto di quanto contenuto nell’art. 53 del CCNL TLC in merito all’applicazione del Contratto Telecomunicazioni da parte degli appaltatori. Stabilisce, inoltre, che ogni intesa pregressa vigente in Fastweb e in Vodafone sia sostituita, per le materie oggetto dell’intesa, dall’Accordo di armonizzazione.

Allegato A (disposizioni in materia di orario di lavoro e prestazioni accessorie): si stabilisce, in maniera egualitaria, che non è richiesta la timbratura giornaliera sia per il personale delle aree non operative che di quelle operative (nelle tempistiche necessarie per l’adeguamento dei sistemi). Inoltre, sempre nell’ottica del superamento delle distinzioni tra operativi/non operativi, viene definito un unico sistema di programmazione delle ferie a partire dal 2027, basato su due scaglioni (30 aprile e 15 settembre) e con un meccanismo definito di richiesta e successiva approvazione/rifiuto aziendale, e poi di successiva fruizione delle medesime.
Per superare uno dei punti critici della trattativa, relativo alla mancata conferma comunicata dall’azienda della condizione di miglior favore (proveniente da Accordo Vodafone) di una giornata in più di ROL rispetto a quanto previsto dal CCNL, si è stabilito quanto segue:
– Per i lavoratori full-time che operano in orario base e ai quali verrà applicata la cd “settimana corta” saranno riconosciute, dal 01/01/2027, ulteriori 8 ore di PAA (permessi annuali azienda) non cumulabili né trasportabili al successivo anno
– Per i lavoratori che non fruiscono della cd “settima corta” l’azienda mette a disposizione, a chi fruisce dell’intera spettanza di ROL, ulteriori 8 ore di PAA su FTE non cumulabili né trasportabili al successivo anno
Se, da un lato, questa soluzione garantisce la continuità del diritto acquisito ad 8 ore aggiuntive di permesso retribuito annuo dall’altro, principalmente in ambito Customer Care, si corre il rischio concreto che queste ore aggiuntive non siano nella disponibilità del lavoratore in quanto scattano solo all’azzeramento dell’intera spettanza ROL. Azzeramento che, come evidenziato dalla delegazione, è spesso impossibile a causa dei continui rifiuti, nell’accettazione delle richieste, da parte dell’operativo. Per questa ragione abbiamo evidenziato come sarà fondamentale vigilare costantemente, anche in ambito Commissione Paritetica Nuove Tecnologie e Customer Care, affinché questo diritto sia effettivamente esigibile.
Questo allegato norma, inoltre, l’istituto della reperibilità e del lavoro programmato notturno, i riposi compensativi e le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno applicando, per tutti, le condizioni di miglior favore provenienti dagli integrativi Fastweb.
Ultime voci sono quelle relative alla:
– smonetizzazione del 4 novembre, automatica per tutti i lavoratori, e delle altre festività coincidenti con domenica (smonetizzabili fino ad un massimo di 3 all’anno)
– festività coincidenti con il giorno di riposo per lavoratori turnisti
– trasferta nazionale ed estera
– emolumento di € 150,00 annui per il personale con l’incarico di Preposto
• Allegato B (disposizioni in materia di welfare, ferie solidali e permessistica): vengono estesi a tutti i lavoratori i seguenti istituti di provenienza integrativo Fastweb: i turni genitori (fascia 9-19 dal lun al ven) richiedibili fino al compimento del 7° anno di vita del bambino/a; i permessi a recupero per i genitori; i permessi a recupero acausali; i permessi a recupero per assistere figli con BES; i permessi per visite mediche, pari a 20 ore annue.
Inoltre sono estesi a tutto il personale i seguenti istituti provenienti dal secondo livello Vodafone: permessi esame; aspettative non retribuite per cura figli; aspettative non retribuite per motivi personali.
Sul tema genitorialità viene riconosciuta alla lavoratrice madre, durante l’astensione obbligatoria (congedo di maternità), una integrazione sino al 100% della retribuzione e questo trattamento è riconosciuto anche per 5 mesi di astensione facoltativa. Viene, inoltre, riconfermata l’aspettativa retribuita definita “ Parental Leave”.
• Allegato C (disposizioni in materia di settimana corta e smart working): a partire dal 1/01/2027, per tutti i lavoratori FT che operano in orario base, di provenienza Vodafone, viene estesa la cd “settimana corta”, già in vigore per i lavoratori di provenienza Fastweb.
Di conseguenza, verrà applicata la riduzione dell’orario di lavoro, applicata nelle giornate del venerdì, con la chiusura della giornata lavorativa 4 ore prima. La suddetta riduzione si ottiene con 2 ore settimanali messe a disposizione dal lavoratore attingendo dai suoi permessi retribuiti e con 2 ore settimanali riconosciute dall’azienda senza oneri per il lavoratore. Inoltre ai lavoratori che al 31 dicembre dell’anno precedente non abbiano residui di ROL ed ex-festività l’azienda riconoscerà 32 + 8 (allegato A) = 40 ore di PAA (permessi aziendali retribuiti), non cumulabili né trasportabili all’anno successivo. Inoltre a chi avrà fruito anche della completa spettanza delle ferie saranno riconosciute ulteriori 8 ore di PAA per un totale di 48 ore annue.
Il ticket è riconosciuto anche nella giornata del venerdì a prestazione ridotta.
In merito allo Smart Working, così come fortemente richiesto dalle Organizzazioni Sindacali nei precedenti incontri sull’armonizzazione, verrà applicato il modello di provenienza Fastweb che, in primo luogo, non prevede alcun distinguo tra lavoratori delle aree operative e delle aree non operative. A partite dal 1° luglio 2026, in via transitoria per 12 mesi, le giornate di lavoro agile saranno pari ai 2/3 delle giornate lavorative totali computate sul trimestre (gen-mar, apr-giu, lug-set, ott-dic). Le giornate di SW potranno essere a giornata intera o a mezza giornata e potranno essere pianificate liberamente dal lavoratore per almeno il 50% delle giornate intere in presenza in sede. Relativamente alle condizioni di miglior favore derivanti dal comma b) inclusione dell’Accordo di SW Vodafone queste sono garantite, come da accordo individuale, fino a naturale scadenza e la loro eventuale proroga sarà gestita, in seguito a richiesta del lavoratore, alle nuove condizioni dell’accordo tramite il coinvolgimento anche della Commissione Smart Working. Nell’Accordo di SW vengono normati anche gli affiancamenti da remoto per il personale operante in ambito CC. Stabilito infine, essendo transitorio, che le parti si rincontreranno entro il 31 gennaio 2027 per verificare l’andamento in considerazione del fatto che si tratta di nuova applicazione per tutto il personale proveniente da Vodafone.
• Allegato D (disposizioni in materia di PDR, ticket e Sanità Integrativa): si è trattato sicuramente dell’allegato più complesso da discutere e che ha tenuto la delegazione impegnata durante tutta la notte di trattativa.
Prima criticità affrontata è stata quella relativa al Premio di Risultato in quanto l’azienda ha comunicato la sua irrevocabile volontà di definire un premio suddiviso per livelli inquadramentali superando, di conseguenza, il modello Fastweb che prevedeva l’erogazione di un unico importo uguale per tutti i livelli.
Non possiamo che ribadire, anche in questo comunicato, come questa sia stata una scelta profondamente sbagliata, un’occasione persa per riconfermare ed estendere un modello inclusivo che negli anni aveva contribuito a creare un clima aziendale coeso e non divisivo e che contraddice anche le decisioni aziendali pre-fusione sul bonus natalizio ai dipendenti.
Inoltre anche gli importi inizialmente proposti (€ 1700 per il 5°, € 2.075 per il 6°, € 2.500 per il 7° e il 7°Q) sono stati rigettati dalla delegazione sindacale, anche alla luce dell’assorbimento della prima tranche del rinnovo del contratto posta in essere dall’azienda.
Al termine della discussione gli importi sono stati così modificati: € 2.000 per il 5° e 5°S, € 2.200 per il 6°, € 2.500 per il 7° e 7°Q.
Inoltre non avverrà alcuna decurtazione degli importi del Premio legati ad assenze per malattia, ed il Premio sarà erogato a tutto il personale e quindi assorbirà, fino a concorrenza del valore, l’importo derivante da ogni piano di incentivazione individuale. Confermato l’incremento del 20% da parte aziendale nel caso di conversione in Welfare del PDR.
Per salvaguardare i trattamenti economici dei lavorativi di provenienza Fastweb dalla differenza della quota di Premio rispetto agli accordi sottoscritti è stato aggiunto un Allegato F che prevede:
– Un’indennità di armonizzazione di € 1.100 annui lordi, erogata in 12 mensilità, per i 5° e i 5°S
– Un’indennità di armonizzazione di € 700 annui lordi, erogata in 12 mensilità, per i 6° livelli
Relativamente al Ticket Restaurant, riconosciuto a tutti i lavoratori che svolgono una prestazione lavorativa di almeno 4 ore, sarà così adeguato per i nativi Vodafone:
– € 9,00 da luglio 2026
– € 9,50 da luglio 2027
– € 10,00 da luglio 2028
Dal 1° luglio 2027 ai nativi Fastweb verrà tolta la trattenuta di € 0,50 all’erogazione del ticket.
Il Fondo di Solidarietà FSIO sarà esteso, dal 1° gennaio 2027, anche alla popolazione di provenienza Fastweb e, su esplicita richiesta delle Organizzazioni Sindacali, le Parti si impegnano a verificare la possibilità che il contributo da parte dei dipendenti possa essere versato in unica soluzione annuale con l’utilizzo del welfare proveniente dalla conversione del PDR, su base volontaria.

• Allegato E (Commissioni Paritetiche): vengono istituite le seguenti Commissioni Paritetiche composte da 3 RSU per ogni OO.SS. e fino a 4 componenti aziendali:
– Commissione Premio di Risultato
– Commissione Inquadramento
– Commissione Reperibilità Rete/IT
– Commissione Trasferta
– Commissione Formazione
– Commissione Smart Working
– Commissione Nuove Tecnologie e Aree Operative
– Commissione Welfare e Pari Opportunità
Le Segreterie Nazionali esprimono un giudizio positivo sull’intesa raggiunta che conferma anche la maturità delle relazioni industriali e sindacali in Fastweb. Un percorso complesso e complicato da alcune scelte aziendali di vertice, come l’assorbimento della prima trance degli aumenti contrattuali che resta una ferita aperta, e che solo la responsabilità di tutta la delegazione sindacale ha portato ad un’intesa che armonizza due importanti (ex) accordi aziendali senza lasciare nessuno indietro.
La parola passa ora ai lavoratori i quali, durante lo svolgimento delle assemblee che saranno svolte in tutte le sedi, si esprimeranno per dare mandato alle Segreterie Nazionali per lo scioglimento della riserva e rendere effettivamente esigibile l’Accordo in tutti i suoi allegati.

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