Le Segreterie nazionali e territoriali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni e la Rappresentanza Aziendale comunicano di aver raggiunto due importanti accordi con Open Fiber S.p.A. il 9 settembre 2025 riguardo l’utilizzo di sistemi di sicurezza fisica e di cybersecurity.
Questi accordi, siglati in conformità con l’articolo 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), garantiscono che gli strumenti tecnologici implementati dall’azienda non saranno usati per il controllo a distanza dell’attività lavorativa dei dipendenti.
Punti chiave degli accordi:
1. Sistemi di sicurezza fisica nei Siti Tecnologici:
• L’accordo riguarda l’implementazione di sistemi di sicurezza fisica, inclusi controllo accessi, sistemi antintrusione e videosorveglianza, nei Siti Tecnologici di Open Fiber.
• Questi sistemi hanno lo scopo di proteggere l’infrastruttura tecnologica aziendale, considerata un asset strategico e critico per il Paese, e non saranno utilizzati per il controllo a distanza dei dipendenti né per fini disciplinari e/o valutativi, fatti salvi di casi di comportamenti illeciti, dolo o colpa grave.
• Le immagini registrate dalla videosorveglianza saranno conservate per un massimo di 72 ore. In caso di furti, danneggiamenti o altri eventi illeciti, le immagini potranno essere consegnate alle autorità competenti.
• Vietato l’uso di software di riconoscimento facciale o altri dati biometrici. L’accesso alle immagini è strettamente limitato al personale autorizzato delle Funzioni Security e Network Monitoring Center.
2. Sistema di gestione della Cybersecurity:
• L’accordo regola l’implementazione di un sistema di cybersecurity per proteggere il patrimonio aziendale, i clienti e i dipendenti dagli attacchi informatici.
• Questo sistema include la protezione delle comunicazioni, il controllo degli accessi ai sistemi aziendali, la protezione dei dispositivi mobili e delle postazioni di lavoro, e il monitoraggio degli eventi di sicurezza.
• I dati personali raccolti tramite questi sistemi non saranno utilizzati per valutare la prestazione lavorativa dei dipendenti e non potranno essere usati a fini disciplinari, salvo in caso di comportamenti illeciti, dolo o colpa grave.
• I dati di tracciamento e attività saranno conservati per un massimo di 12 mesi, con la possibilità di estensione fino a 24 mesi in base alle normative vigenti.
I due accordi prevedono incontri di monitoraggio tra le parti firmatarie entro 12 mesi per verificare l’andamento e affrontare eventuali criticità legate all’applicazione degli stessi.
Le Segreterie Nazionali e Territoriali e la Rappresentanza Aziendale, nel confermare l’importanza di questi accordi, che tutelano la sicurezza aziendale pur garantendo la privacy e i diritti dei lavoratori nel pieno rispetto delle normative vigenti, hanno altresì ribadito la necessità di aprire al più presto il tavolo di trattativa sul secondo livello aziendale al fine di normare in maniera omogenea tematiche quali l’orario di lavoro, la reperibilità e il lavoro programmato.
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